In confronto allo scorso anno i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario sono aumentati sensibilmente, ma molti lo stanno applicando senza avere la certezza di essere nel giusto.
Le cause di esclusione del regime forfetario sono in parte nuove del 1.01.2019 dopo le modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio.Le persone che svolgono attività professionale o di impresa con ricavi o compensi 2018 di ammontare non superiore a 65.000 euro non possono aderire al forfetario se rientrano in regimi speciali ai fini IVA (esempio: agenzie di viaggio) e di regimi forfetari di determinazione del reddito, per esempio l’agriturismo.
L’esercizio di attività soggette a regimi speciali, chiude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette a un regime speciale; sembra che, se il regime speciale sia rinunciabile, esercitando l’opzione poi si può applicare il regime forfetario.L’unica eccezione è quella dei produttori agricoli che rientrano nel reddito agrario entro i limiti, i quali, essendo titolari di un reddito fondiario e non, invece, di un reddito di impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività eventualmente svolte.
Sono esclusi dal forfetario anche i soggetti non residenti salvo che producano almeno il 75% del reddito nel territorio dello Stato, nonché i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di o di mezzi di trasporto nuovi.
Sono poi esclusi dall’applicazione del regime forfetario gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o a imprese familiari; qui c’è la novità della partecipazione all’impresa familiare che dovrebbe riguardare solo la posizione dei collaboratori.
Dunque la partecipazione in società di persone, di qualsiasi entità, impedisce sempre l’accesso al regime forfetario tranne che per le società semplici che dichiarano un reddito fondiario. Ma in passato l’Agenzia (circolare n. 10/E/2016) aveva ribadito che era sufficiente cedere la partecipazione in società di persone prima della fine del periodo d’imposta.
Per le partecipazioni in società di capitali devono essere verificate 2 condizioni affinché siano ostative al regime forfetario: la partecipazione deve essere in società a responsabilità limitata (e associazioni in partecipazione) e deve essere di controllo (dunque di maggioranza); inoltre la società deve esercitare un’attività riconducibile a quella del professionista o dell’imprenditore aspirante forfetario. Per esempio, un commercialista che detiene una partecipazione di controllo in una Srl che fa elaborazione dati, non potrà applicare il regime forfetario per la sua attività professionale.Qui i dubbi sono molti e in particolare, se sia rilevante anche il controllo di fatto esercitato mediante interposte persone.
I lavoratori dipendenti possono svolgere attività in regime forfetario senza preoccuparsi dell’ammontare del reddito di lavoro dipendente, in quanto è stata abrogata la disposizione che prevedeva il limite massimo di reddito di 30.000 euro; tuttavia, sono esclusi dal regime coloro che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei 2 periodi di imposta precedenti nonché a soggetti a loro riconducibili; tale preclusione non opera per coloro i quali svolgono l’attività nei confronti del soggetto presso cui hanno svolto il periodo di tirocinio obbligatorio prima di iscriversi in un albo professionale.
Qui il dubbio è quello di stabilire se il rapporto prevalente con il datore di lavoro riguardi l’anno in corso, come si ritiene, o l’anno precedente.