Anche per l’anno 2020 viene confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica.
Inoltre, anche per l’anno 2020, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria c’è il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI riguardo le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Rimane confermato invece l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, anche nella Circolare 14E/2019, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo o elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
La circolare 14/2019 affronta anche il caso dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche ma che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, come logopedisti, podologi, fisioterapisti.
Anche per quest’ultimi è in vigore l’esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; di conseguenza, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei clienti finali in formato cartaceo o elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
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