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La Fatturazione nelle operazioni Extra-UE

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Se operi con l’estero, gli aspetti da controllare per quanto riguarda la fatturazione sono molti.

Che si tratti di una cessione di beni o una prestazione di servizi, quando emetti una fattura per una operazione con l’estero, ci sono diversi  elementi, oggettivi e soggettivi da verificare; aspetti legati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Stessa cosa, se ti trovi di fronte una fattura emessa da un soggetto residente in Paesi extra-UE.

In questi casi è di fondamentale importanza capire se e come deve essere integrata l’IVA in queste fatture; e anche quando, dobbiamo attendere l’arrivo della bolletta doganale.

Quello che devi sapere è che un’impresa o un professionista quando opera con l’estero deve sottostare a diversi obblighi in materia di Iva. Questo a seconda che la controparte sia una azienda UE o Extra-UE.

In tutti i modi è fondamentale stabilire il momento esatto dell’effettuazione dell’operazione, per la corretta e tempestiva fatturazione dell’operazione.

In generale, il momento di effettuazione dell’operazione si ha nel momento di accettazione della dichiarazione doganale.

Il momento di effettuazione dell’operazione resta sempre il momento di accettazione, indipendentemente dalla data di partenza della merce.Solo a partire da questo momento è possibile effettuare la fatturazione dell’operazione,  questo sia che si tratti di privato extra-UE che di operatore economico extra-UE.

L’esportazione diretta

Nel caso in cui il trasporto dei beni ceduti ad un soggetto extra-UE (indifferentemente se prestatore economico o consumatore finale privato), viene effettuato direttamente dal cedente (che avrà pertanto la relativa prova d’uscita).

L’operazione è una esportazione diretta non imponibile Iva.

Questo è anche il caso tipico del commercio elettronico indiretto (beni), dove il trasporto è curato dal cedente (E-commerce indiretto, esportazione non imponibile).

Per chi si trovi ad effettuare un’operazione attiva di questo tipo, particolare attenzione deve essere prestata ai dazi doganali del Paese di arrivo, difficilmente predeterminabili in partenza.

Ipotizziamo che un’azienda venda dei beni ad un cliente privato residente in Brasile, con spedizione a cura dell’azienda italiana.

La fattura dell’azienda italiana dovrà indicare la locuzione “non imponibile” Iva.

L’azienda italiana dovrà conservare la bolletta doganale di ingresso dei beni in Brasile.

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione sia effettuata a cura del cessionario non residente o per suo conto (magari attraverso un vettore da lui incaricato), l’uscita dal territorio UE deve avvenire nel termine di 90 giorni.

Questo a condizione che il cessionario restituisca al cedente un esemplare della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea. Entro 90 giorni dall’operazione.

La spedizione della merce deve avvenire nei 90 giorni dalla consegna, e dovrà essere recapitata al cedente italiano la bolletta doganale che provi l’entrata dei beni nel paese estero di riferimento.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattaci in studio.

 

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