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I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:

L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sulla fattura elettronica, ovvero: termini e modalità di emissione e registrazione dei documenti, Ambito di applicazione imposta di bollo, criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni Iva che hanno impatto sul sistema di fatturazione, conservazione e consultazione dei documenti emessi, sanzioni applicabili.

Come ricorda l’Agenzia, il punto di partenza è la regola generale in tema di operazioni rilevanti ai fini Iva.

Vediamo la serie di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito riguardo  la fatturazione elettronica che in parte rappresentano una conferma di quanto specificato dalla stessa tramite FAQ e altri documenti di prassi pubblicati nel corso del tempo.

Nuovi chiarimenti che riguardano la data da indicare in fattura a decorrere dal 1° luglio 2019 e i conseguenti riflessi sull’annotazione nel registro fatture emesse.

Bisogna sottolineare che la soluzione indicata dall’Agenzia non richiede la modifica del tracciato xml da rispettare per l’emissione della fattura elettronica.

 Con la nuova Circolare dedicata all’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi, fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l’art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1 luglio 2019, la fattura deve riportare anche la data di esecuzione dell’operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.

l’Agenzia ribadisce che, al fine di individuare le fattispecie per le quali vige l’obbligo di fattura elettronica va valutato che l’introduzione della fattura elettronica tramite SdI ha lasciato “impregiudicate quelle fattispecie in cui l’operazione può essere documentata differentemente.

La cessione prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura elettronica che transita tramite un canale diverso da SdI.

I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare in esame riguardano le modalità operative con le quali la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

In merito si evidenzia che nell’ambito del “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine; nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.

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