Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
CIRCOLARE ULTIME NOVITÀ FISCALI
Redditometro e acquisto sproporzionato. Ordinanza Corte Cassazione 3.5.2019, n. 11675 Spese di ristrutturazione studio professionista Ordinanza Corte Cassazione 7.5.2019, n. 11907 Accertamento studi di settore Ordinanza Corte Cassazione 8.5.2019, n. 12096 Fattura semplificata
Ai tutti i Clienti Loro sedi
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 6 di CIRCOLARE – GIUGNO 2019 ULTIME NOVITÀ FISCALI
È legittimo l’accertamento tramite redditom
acquisti risultano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dal
contribuente (il caso di specie riguardava l’acquisto di quote di una srl).
Ciò a meno che non venga dimostrato che i beni / importi contestati non siano effettivamente entrati nella disponibilità del contribuente,
in quanto derivanti da un atto simulato. Sono deducibili le spese di ristrutturazione sostenute da un professionista per adibire a studio l’immobile di proprietà del coniuge.
Per usufruire della deducibilità è sufficiente la presenza di un comodato d’uso sul cespite di proprietà di un terzo. È valido l’accertamento basato sugli studi di settore nel caso in cui l’impresa dichiari margini operativi troppo esegui (nel caso di specie il margine operativo lordo sulle vendite risultava pari al 4,12%, mentre la media del settore oscillava tra un minimo del 19,08% e un massimo di 99,54%).
È stato pubblicato sulla G.U. 24.5.2019, n. 120 il Decreto che innalza da € 100 a € 400 il limite per l’emissione della fattura elettronica semplificata ex art. 21-bis, DPR n. 633/72 Clienti.
È legittimo l’accertamento tramite redditometro nel caso in cui gli acquisti risultano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dal contribuente. Ciò a meno che non venga dimostrato che i beni / importi contestati vamente entrati nella disponibilità del contribuente,
Sono deducibili le spese di ristrutturazione sostenute da un professionista per adibire a studio l’immobile di proprietà del coniuge.
Per usufruire della deducibilità è sufficiente la presenza di un comodato d’uso sul cespite di proprietà di un terzo.
È valido l’accertamento basato sugli studi di settore nel caso in cui l’impresa dichiari margini operativi troppo esegui (nel caso di specie il margine operativo lordo sulle vendite risultava pari al 4,12%,
ava tra un minimo del 19,08% e un
È stato pubblicato sulla G.U. 24.5.2019, n. 120 il Decreto che innalza
€ 100 a € 400 il limite per l’emissione della fattura elettronica.
Decreto MEF 10.5.2019 Accertamento presuntivo Ordinanza Corte Cassazione 13.5.2019, n. 12682
È legittimo l’accertamento presuntivo nei confronti di un’impresa di onoranze funebri basato sulla presenza di elementi di “non coerenza logica della gestione dell’attività”, rappresentati da condotte anomale (omessa fatturazione, difformità rilevanti dei prezzi relativi ai “cofani”) e da importi eterogenei per lo stesso servizio reso.
Consultazione fatture elettroniche Provvedimento Agenzia Entrate 30.5.2019.
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che differisce all’1.7.2019 il termine a decorrere dal quale sarà possibile aderire al servizio per la consultazione e l’acquisizione dei dati “completi” delle fatture transitate per il SdI.
Contestualmente è slittato al 31.10.2019 il termine ultimo per l’adesione allo stesso, al fine di includere tra le fatture “complete”
consultabili anche quelle temporaneamente memorizzate nel periodo transitorio.
COMMENTI CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHI DEVE PARTIRE DALL’1.7.2019
Il c.d “Collegato alla Finanziaria 2019” ha previsto che l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed
inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
• scatta a decorrere dall’1.1.2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
• è anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.
In merito all’individuazione del volume d’affari l’Agenzia con Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E ha
precisato che:
• nel caso in cui il soggetto eserciti più attività, va considerato il volume d’affari derivante da
tutte le attività esercitate, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano
certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
• per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l’obbligo di memorizzazione / invio
telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo al 2018 (desumibile
da rigo VE50 del mod. IVA 2019).
Ciò comporta che i soggetti che hanno iniziato / iniziano l’attività nel 2019 sono
automaticamente esclusi dall’obbligo in esame per il 2019, ferma restando la possibilità di
poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
Si ritiene che il citato riferimento al “computo su base annuale” comporti la necessità di
procedere con il ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018.
Così, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l’attività l’1.4.2018 conseguendo un volume
d’affari pari a € 330.000 dovrà considerare il volume d’affari ragguagliato pari a € 440.000.
(*) Per i soggetti che hanno iniziato l’attività:
− nel 2019, l’obbligo decorre dall’1.1.2020
− nel 2018, va effettuato il ragguaglio ad anno
ESONERI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
Con il Decreto 10.5.2019 il MEF ha individuato una serie di casi di esonero, per il primo periodo di
applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità di scegliere di memorizzare ed
inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Le seguenti fattispecie di esonero hanno natura temporanea (con appositi Decreti il MEF individuerà la data a
partire dalla quale non opereranno più tali esoneri).
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96
a) cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
b) cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei
confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione
c) cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale
di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72
MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E
INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Volume d’affari 2018
(rigo VL50 mod. IVA 2019)
superiore a € 400.000 (*)
A decorrere
dal
1.7.2019
d) cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR
n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi
e) cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli
d’antiquariato
f) prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in
misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari
g)
cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a
moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi
pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie
h)
operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui
al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate
i)
somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed
universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza
e di beneficenza
l)
prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di
Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto
rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che
esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso
comune o tra comuni limitrofi
m) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di
credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare
n)
cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle
operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura
finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da
biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.)
o)
prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli
al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività
di trasporto
p) prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di
lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap
q) prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole
r) prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni
s) prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai,
arrotini
t) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti
u) prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori
e dipendenti
v) prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori
z) prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione
dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori
aa) prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti
bb)
cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e
comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di
modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
cc)
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni
ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in
genere
dd) cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate
ee) somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle
carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime
ff) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in
nome e per conto del cliente
gg)
prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il
pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete,
gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto
hh)
cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono
della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle
associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92
ii) prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie
ll) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli
mm) prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici
nn) prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici
oo) cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza,
limitatamente a dette cessioni
pp) cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori
agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72
qq)
cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle
Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità
sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti
obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle
farmacie gestite dai Comuni
rr) abrogato
ss) prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste
tt)
attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e
alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni
installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino
un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84
tt-bis)
prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99,
attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione
postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al
recapito
a) Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76)
b) settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78)
c) enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79)
d) esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80)
e) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui
corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80)
f) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80)
g) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti
nazionali (ex DM 22.12.80)
h) enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85)
i) utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90)
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015
• Servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal
concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
• servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le
pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di
concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 27.10.2015
• Prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a
committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque
mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche,
assolvono la funzione di certificazione fiscale.
Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale.
Tali operazioni, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 in esame, devono continuare ad essere
certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale.
Operazioni marginali
Fino al 31.12.2019, possono fruire dell’esonero dalla memorizzazione elettronica e invio
telematico dei corrispettivi anche:
• le operazioni collegate e connesse a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni
effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
• le operazioni effettuate in via “marginale”:
− rispetto a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi /
aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
− rispetto a quelle per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Sono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi / compensi sono non superiori
all’1% del volume d’affari 2018.
Esempio 1
Un’impresa che produce beni nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo
pari a € 1.000.000. La stessa dispone di uno “spaccio” per la vendita al dettaglio dei
propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 9.000.
Dall’1.7.2019 l’impresa non è tenuta, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a €
400.000, all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in quanto la
vendita al dettaglio risulta “marginale” rispetto alle cessioni fatturate.
In merito va altresì evidenziato che tali operazioni “marginali”, esonerate dall’invio telematico dei
relativi corrispettivi, devono continuare ad essere certificate / documentate mediante il rilascio di
scontrino / ricevuta fiscale.
Per le operazioni (sopra elencate), per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione
elettronica e invio telematico dei dati all’Agenzia, continua ad essere necessaria
l’annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.
Distributori di carburante / distributori automatici
Come noto, è già operativa la previsione contenuta nell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 relativa alla memorizzazione
e trasmissione dei dati delle:
• cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
• cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici.
Con riferimento ai soggetti che effettuano tali operazioni, le nuove disposizioni non vanno a modificare il
relativo quadro normativo di riferimento e quindi rimangono inalterate le modalità con le quali
adempiere agli specifici adempimenti. A favore dei distributori di carburante è previsto un esonero
analogo a quello previsto per le operazioni “marginali”.
Infatti, per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina / gasolio i distributori di carburante sono esonerati
dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, a condizione che i ricavi /
compensi conseguiti siano non superiori all’1% del volume d’affari 2018.
Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto fino al 31.12.2019 e per le operazioni
ricadenti nello stesso è necessario continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale.
Esempio 2
Un distributore di carburante nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari
a € 4.000.000 e dalla cessione di “altri” beni e dalle prestazioni di servizi, quali il
lavaggio auto, ha conseguito ricavi per € 38.000.
Tale soggetto non è tenuto all’invio telematico dei corrispettivi delle “altre” operazioni
(diverse dalla cessione di benzina / gasolio) all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2019, pur
avendo un volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, in quanto dalle operazioni diverse
dalla cessione di benzina / gasolio ha conseguito ricavi inferiori all’1% del volume d’affari.
I predetti soggetti possono in ogni caso scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei
corrispettivi all’Agenzia delle Entrate anche per tali operazioni.
Servizio mensa / bus navetta dipendenti
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha confermato che possono beneficiare dell’esonero dalla
memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
• il servizio mensa ai dipendenti con addebito di un importo forfetario per ogni pasto usufruito, poiché oltre ad essere
quantitativamente marginale, rientra tra le prestazioni non soggette all’obbligo di certificazione in quanto
somministrazione di alimenti e bevande resa in mensa aziendale;
• il servizio di trasporto per i dipendenti, da due punti di ritrovo fino al luogo di lavoro (bus navetta) con addebito
di un importo forfetario, in quanto marginale.
Nel caso di specie i corrispettivi per il servizio mensa e trasporto sono risultati pari a circa lo
0,02% e 0,01% delle operazioni attive imponibili, nonché a circa lo 0,008% e 0,004% del
volume d’affari IVA complessivo che, cumulativamente è superiore a € 400.000.
Va infine evidenziato che è possibile certificare i corrispettivi relativi ai servizi mensa / trasporto resi ai
dipendenti mediante l’emissione di fattura differita rispettando la norma di riferimento (le operazioni
devono essere effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto ed essere
individuabili mediante idonea documentazione).
Le fatture di importo inferiore a € 300 possono essere annotate cumulativamente mediante
il documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96.
SCADENZARIO
Mese di GIUGNO
Lunedì 17 giugno
IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta
dovuta.
IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
DI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice
tributo 1001).
IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro
autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
commercio (nuovo codice tributo 1040);
• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora
in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto
di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è
non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali
(codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS
DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
Inps
GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti,
sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e
a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi
corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro
con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del
24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di
previdenza).
La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni
soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori
occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e
non titolari di partita IVA.
IMU 2019
Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di
immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2019, prima rata o unica
soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati,
comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione
principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
TASI 2019
Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori,
della prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2019, utilizzando le
aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente.
Mercoledì 26 giugno
IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di
beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio
(soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Si rammenta che:
• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni
che di servizi);
• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
• i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i
modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che
trimestrale.
Sabato 29 giugno
Mod. 730/2019
Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 22.6:
• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e
del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
• invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi
dei modd. 730-4.
Considerato il “ritardo” della messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del software
utilizzabile per l’elaborazione degli ISA 2018 è verosimile ipotizzare che il MEF concederà la proroga dei
termini di versamento delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2019 a favore delle imprese / lavoratori
autonomi soggetti ai nuovi Indici.
Lunedì 1 luglio
SPESOMETRO ESTERO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a
maggio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE.
L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica /
bolletta doganale.
ACCISE
AUTOTRASPORTATORI
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso del
credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2017 non utilizzato in
compensazione entro il 31.12.2018.
CORRISPETTIVI
DISTRIBUTORI CARBURANTE
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi di maggio,
relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione
stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente
in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
MOD. REDDITI 2019
PERSONE FISICHE
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o
frazione di mese dal 16.3);
• IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);
• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo
acconto 2019);
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo
acconto 2019);
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2018 e
primo acconto 2019);
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale
beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;
• cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).
MOD. REDDITI 2019
SOCIETÀ DI CAPITALI ED
ENTI NON COMMERCIALI
Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini
ordinari), i versamenti relativi a:
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o
frazione di mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e
primo acconto 2019);
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a
seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate
per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale
beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile
e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art.
15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2019
SOCIETÀ DI PERSONE
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o
frazione di mese dal 16.3);
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a
seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate
per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale
beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile
e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art.
15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2019
Versamento IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone
fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti
non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.
MOD. REDDITI 2019
PERSONE FISICHE – CARTACEO
Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2019 PF,
relativo al 2018, da parte delle persone fisiche che possono presentare
il modello cartaceo.
ISA
Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel
mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di
migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2019 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Versamento dell’imposta sostitutiva (12% – 16%) per la rivalutazione dei
beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed
enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l’eventuale
affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948,
Finanziaria 2019.
5‰ IRPEF
ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI
Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da
parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS,
ecc.) iscritti dal 2019 nell’apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla
copia del documento d’identità.
Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va
inviata all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede
dell’associazione.
INPS
DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi
che quelli retributivi relativi al mese di maggio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori
coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori
autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di
lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IMU
DICHIARAZIONE 2018
Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU
relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni
nel corso del 2018 ai fini della determinazione dell’imposta.
TASI
DICHIARAZIONE 2018
La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i
quali sono intervenute variazioni nel corso del 2018 ai fini della
determinazione dell’imposta, come specificato dal MEF nella
Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.
RIVALUTAZIONE
TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALL’1.1.2017
Versamento della terza rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva (8%)
dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in
regime d’impresa, all’1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria 2017 (codice
tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE
TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALL’1.1.2018
Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva
(8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti,
non in regime d’impresa, all’1.1.2018 come previsto dalla Finanziaria 2018
(codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE
TERRENI E PARTECIPAZIONI
ALL’1.1.2019
Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva (10% –
11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti,
non in regime d’impresa, all’1.1.2019 come previsto dalla Finanziaria 2019
(codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordialità.