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CIRCOLARE – OTTOBRE 2019 ULTIME NOVITÀ FISCALI

circolari studio commercialisti e associato GLE Vigevano Milano Pavia

Ai tutti i Clienti
Loro sedi
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di 12

Movimenti bancari sospetti Ordinanza Corte Cassazione 9.9.2019, n. 22466

È legittimo l’accertamento nei confronti di una società qualora il relativo amministratore non “giustifichi” i movimenti bancari sospetti.
Prezzo cessione immobile inferiore al mutuo Ordinanza Corte Cassazione 19.9.2019, n. 23379 È legittimo l’accertamento nei confronti di una società immobiliare che ha ceduto un immobile ad un prezzo inferiore rispetto all’importo del mutuo bancario contratto dall’acquirente.

Licenza vendita alcolici
Nota Agenzia Dogane 20.9.2019, prot. n. 131411/RU
Sono stati forniti chiarimenti in merito al ripristino, ad opera del DL n. 34/2019, dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate e, in particolare per i soggetti che:
− hanno iniziato l’attività fino al 28.8.2017;
− hanno iniziato l’attività dal 29.8.2017 al 29.6.2019;
− iniziano l’attività dal 30.6.2019.

Data fattura elettronica
Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2019, n. 389
Sulla fattura elettronica differita è possibile indicare, quale data della fattura, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quell  dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese. Resta fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
Inoltre, con riferimento alle fatture relative a prestazioni di servizi, in mancanza del pagamento da parte del cliente, l’emissione della fattura (anticipata) individua la “competenza” dell’IVA a debito.

IVA autoscuole
Risposte interrog. parlamentari 25.9.2019, nn. 5-02751 / 5-02752
A seguito del recepimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Risoluzione 2.9.2019, n. 79/E, di quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza causa C-449/17, l’attività di scuola guida è imponibile ai fini IVA.

Attualmente “sono allo studio proposte normative” finalizzate ad evitare l’applicazione retroattiva dell’imponibilità.
Ordini di acquisto elettronici SSN
Nota Ragioneria generale dello Stato 26.9.2019
È stato reso noto che “è in corso di aggiornamento la data di decorrenza” (stabilita all’1.10.2019 dal DM 7.12.2018) dell’obbligo, previsto dalla Finanziaria 2018, di effettuazione in formato elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi da parte degli Enti del SSN e di trasmissione degli stessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

COMMENTI
LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2019
Il Legislatore con il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” (c.d. “bonus pubblicità”) poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Si rammenta che:
• sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
• per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Con il recente DL n. 59/2019 il bonus in esame:
• è stato reso strutturale (a regime);
• è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa);
• per il 2019 può essere prenotato presentando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nel periodo 1.10 – 31.10.2019.  Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all’agevolazione in esame è riassumibile come segue.

Soggetti
beneficiari
• Imprese / enti non commerciali
• lavoratori autonomi
a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

Investimenti agevolabili
Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
• stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
• emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
Al fine dell’agevolazione:
• le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
• i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
• televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
• servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
• servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.

Condizioni per beneficiare dell’agevolazione. È necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.

Condizioni per beneficiare dell’agevolazione. 
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, “per «stessi mezzi di informazione» si intendono … non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra”.

L’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione. Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.

Agevolazione spettante Il credito d’imposta in esame è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”.

I relativi limiti di spesa sono distinti per:
• investimenti sulla stampa (anche “on line”);
• investimenti sulle emittenti radio – televisive;
In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato: (Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%
L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento sottolinea che “nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario … è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”.

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”).

Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Rispetto limiti aiuti de minimis. 

Il bonus in esame può essere può utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti
per gli aiuti “de minimis”.
Indicazione nel Mod. REDDITI
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

Cumulabilità
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE
I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.

Per il 2019 l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019 (merita sottolineare che, al fine della concessione del bonus in esame, non assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza).

La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020).

Si rammenta che l’istanza deve contenere:
• i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
• il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;
• il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
Per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall’altra (non il singolo giornale / emittente)
• l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
• l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
È richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

SCADENZARIO
Mese di Ottobre
Mercoledì 16 ottobre
IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI
Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per
• partecipazioni non qualificate;
• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti nel 2018.

IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei Investimenti effettuati /da effettuare nel 2019
Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione)
1.10 – 31.10.2019
Investimenti effettuati nel 2019 Dichiarazione sostituiva relativa agli investimenti effettuati
1.1 – 31.1.2020

OPERATE DA CONDOMINI condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

INPS
DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.

INPS
GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Domenica 20 ottobre
IVA
DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE MOSS
Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del terzo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell’imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

Lunedì 21 ottobre

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del proprio sito Internet.

Venerdì 25 ottobre
MOD. 730/2019 INTEGRATIVO
Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2019, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. Si rammenta che:
• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
• i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Mercoledì 30 ottobre
MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);
• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019);
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;
• imposta sostitutiva (20% – 26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate;
• cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).

MOD. REDDITI 2019
SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art.

15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

ISA
ADEGUAMENTO
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli ISA per il 2018 (codice tributo 6494).

MOD. IRAP 2019
SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento dell’imposta sostitutiva (12% – 16%), con la maggiorazione dello 0,40%, per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019.

DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2019
(codice tributo 3850).

Giovedì 31 ottobre
IVA
CREDITO TRIMESTRALE
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

ACCISE
AUTOTRASPORTATORI
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

CORRISPETTIVI
DISTRIBUTORI CARBURANTE
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di settembre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.

CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di settembre, da parte dei soggetti obbligati dall’1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.

MOD. 770/2019
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770
relativo al 2018.

CERTIFICAZIONE UNICA
REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2019
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 2018 non dichiarabili tramite il mod. 730/2019 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

INPS
DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

SPESOMETRO ESTERO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a settembre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
Termine ultimo per l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”.

BONUS PUBBLICITÀ
2019
Invio telematico al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della richiesta / prenotazione del c.d. “bonus pubblicità”. In particolare, il termine riguarda la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti effettuati / da effettuare nel 2019.

VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite di:
• beni (qualsiasi tipologia) effettuate dall’1.5 al 30.9.2019;
• telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di valore non superiore a € 150 effettuate dal 13.2 al 30.4.2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordialità

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