Reddito da allevamento 2018–2019 |
È stato pubblicato sulla G.U. 4.4.2019, n. 80 il Decreto che stabilisce, per il biennio 2018 – 2019, i parametri (numero dei capi allevati, valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo) per la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali nel limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e di quello eccedente di cui all’art. 56, comma 5, TUIR. |
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Decreto MEF 15.3.2019 |
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Cessioni “Tax free” |
Per le cessioni di beni a turisti extraUE il cedente non può rifiutarsi, a richiesta del cliente, di emettere la fattura (elettronica). |
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Risposta interpello Agenzia Entrate 2.4.2019, n. 93 |
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Fattura elettronica e prestazioni sanitarie |
Per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non deve essere emessa la fattura elettronica, a prescindere dal soggetto (persona fisica / società) che le eroga e dall’invio o meno dei dati al STS. Per le cessioni effettuate da uno studio odontoiatrico di prodotti estetici a favore di persone fisiche, va emessa la fattura elettronica, salvo che si tratti di prodotti soggetti ad invio al STS in quanto la relativa spesa è detraibile. |
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Risposta interpello Agenzia Entrate 9.4.2019, n. 103 |
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Comunicazione ENEA |
La mancata comunicazione all’ENEA degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico non determina la perdita del diritto alla relativa detrazione e per tale inadempimento non è prevista alcuna sanzione. |
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Risoluzione Agenzia |
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Entrate 18.4.2019, n. 46/E |
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Cessione credito risparmio energetico singole unità immobiliari |
Il contribuente (potenziale beneficiario della detrazione) che intende cedere il credito corrispondente alla detrazione relativa ad interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari deve comunicare la cessione all’Agenzia: − tramite l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; ovvero |
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Provvedimento Agenzia Entrate |
18.4.2019 |
− presentando lo specifico modello, in forma cartacea / via PEC. |
COMMENTI
LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA”
È stato approvato il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.5.2019.
MAXI AMMORTAMENTO
È reintrodotto il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.
Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni.
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nella Finanziaria 2019. Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, così determinata.
A tal fine va considerato che:
- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.
Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; - l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
- − il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti;
- − ilpatrimonionettorisultantedalbilanciod’eserciziodelperiodod’impostaincorsoal31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio). La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo. Per le società trasparenti l’importo agevolato determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc /
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.
Anno |
Aliquota |
2019 |
22,5% |
2020 |
21,5% |
2021 |
21% |
dal 2022 |
20,5% |
sas in contabilità ordinaria (non è riproposta l’applicazione dell’agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).
L’agevolazione sopra esaminata è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all’art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).
DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI
È previsto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa
agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:
PATENT BOX
A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime della c.d. “Patent box” possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), direttamente nel mod. REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo.
A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni “in idonea documentazione” così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura di cui al citato art. 31-ter a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.
In caso di rettifica del reddito agevolato la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) non è applicabile se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI
È modificata la disciplina di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia. Relativamente al regime in esame va evidenziato che:
• la percentuale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo,
Anno |
Deducibilità |
2019 |
50% |
2020 |
60% |
2021 |
60% |
dal 2022 |
70% |
La suddetta sanzione non è applicabile anche in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98: |
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Molise, Campagna, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
• è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dall’1.1.2020.
Quanto sopra è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta:
- ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- anche in caso di acquisto di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Cittadini italiani non iscritti all’AIRE
È infine previsto che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:
- dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 16 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. RIENTRO RICERCATORI RESIDENTI ALL’ESTERO Come noto, ai sensi dell’art. 44, Legge n. 78/2010 ai docenti e ricercatori:
- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- non occasionalmente residenti all’estero;
- che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale; è riconosciuta l’esclusione del 90% dalla tassazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP. L’agevolazione è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi (in precedenza 3). La stessa agevolazione è applicabile:
- nei 7 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e di acquisto di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà;
- nei 10 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
- nei 12 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo. Docenti / ricercatori non iscritti all’AIRE È infine previsto che i docenti / ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:
Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020.
• dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 44 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
• entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
MODIFICHE REGIME FORFETARIO
I contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad operare le
ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.
I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).
INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA
È applicabile, fino al 31.12.2021, l’imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi.
SISMA BONUS
In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:
- neiComuniinclusinellezonearischiosismico1,2e3(inprecedenzalimitataallasolazona 1);
- mediantedemolizioneericostruzionediinteriedifici,ancheconvariazionevolumetricarispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori; spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
- a 1 classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- a 2 classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%);
e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare. INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO Con l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del comma 1-octies all’art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, può optare per un contributo di pari importo: • anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
La previsione in esame, in deroga all’art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è applicabile dall’1.1.2019.
• rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.
FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO
È prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra
Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.
A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, le vendita a distanza di beni importati / nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:
- denominazione,residenza/domicilio,indirizzodipostaelettronica;
- numerototaledelleunitàvenduteinItalia;
- asceltadelsoggettopassivo,perleunitàvenduteinItalia,ammontaretotaledeiprezzidivendita / prezzo medio di vendita. Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019. Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.
È previsto inoltre il differimento all’1.1.2021 dell’efficacia della presunzione di cui all’art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:
• importatidivaloreintrinsecononsuperiorea€150;
• effettuatenell’UEdaunsoggettopassivoivinonstabilitoapersonenonsoggettipassivi.Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato art. 11- bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019 l’invio dei relativi dati va effettuato nel mese di luglio.
DECOMERCIALIZZAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI CON FINI ASSISTENZIALI
È prevista l’estensione alle associazioni con fini assistenziali del regime di “decommercializzazione” dei proventi derivanti dalle attività poste in essere in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati.
ESTENSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE REGIONALI / ENTI LOCALI
Gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli enti / concessionari della riscossione di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/97. Trattasi, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali. In particolare, tali Enti:
• entroil30.6possonostabilire,“conleformeprevistadallalegislazionevigenteperl’adozionedei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse”, l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate;
• entro 30 giorni devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
Con la presentazione dell’istanza i termini di prescrizione / decadenza relativi al recupero delle somme sono sospesi.
La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
CREDITO D’IMPOSTA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
È precisato che la disposizione che riconosce agli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito / credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.
Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.
MODIFICHE “SABATINI-TER”
In merito all’agevolazione c.d .“Sabatini – ter” è previsto:
- l’aumentoa€4milioni(inprecedenza€2milioni)delvaloremassimoconcedibileaciascuna impresa;
- l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento;
- l’erogazione in un’unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali). SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall’agevolazione c.d. “Sabatini – ter”, è esteso anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.
In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:
• 5%,perlemicro/piccoleimprese;
• 3,575%,perlemedieimprese.TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE
Con l’introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l’obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l’anno “individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”.
Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:
• lepolitichecommercialiadottateconriferimentoalletransazioniinesame; • leeventualiazioniposteinessereinrelazioneaiterminidipagamento.
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
È “rivista” la disciplina dell’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici, prevedendo che:
- a partire dal 2018 i soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza. I predetti obblighi di pubblicazione:
- apartiredall’1.1.2020,ilmancatoassolvimentodeipredettiobblighicomportaunasanzionepari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”:
- non sono applicabili nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000. Le cooperative sociali, oltre all’obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98. È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purchè il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro: • nellaNotaintegrativa;
ovvero, in mancanza
• nelportaledigitaledell’associazionedicategoriadiappartenenza.
SCADENZARIO Mese di MAGGIO
Giovedì 16 maggio
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE |
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IRPEF |
Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001). |
IRPEF |
Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
IRPEF |
Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:
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RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI |
Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
INPS DIPENDENTI |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile. |
INPS GESTIONE SEPARATA |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. |
INPS CONTRIBUTI IVS |
Versamento della prima rata fissa per il 2019 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. |
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO |
Pagamento del premio INAIL (unica soluzione / prima e seconda rata) per la regolazione 2018 e l’anticipo 2019. |
INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI |
Invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale. |
Lunedì 20 maggio
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
Lunedì 27 maggio
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili) considerando le nuove soglie.
Si rammenta che:
• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni
che di servizi);
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Venerdì 31 maggio
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
- ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);
- al primo trimestre (soggetti trimestrali).
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
SPESOMETRO ESTERO
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ad aprile dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di aprile, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori
autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI
Versamento (unica soluzione / prima rata) di € 200 tramite mod. F24 (codice tributo PF99) per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni da regolarizzare.
DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC
Versamento (unica soluzione / prima rata) delle imposte / contributi autoliquidati senza applicazione di sanzioni e interessi, per la definizione integrale di violazioni constatate con PVC consegnati entro il 24.10.201.
DEFINIZIONE LITI PENDENTI
Termine entro il quale è possibile effettuare la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, come previsto dall’art. 6, DL n. 119/2018. Al fine del perfezionamento della definizione è necessario:
• versare,inautoliquidazione,l’importodovuto/primarata;
• presentareun’appositadomandautilizzandoilmod.DCT/18.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2019
Termine entro il quale effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2018 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dall’1.1.2019. Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (8%) va effettuato entro il 2.12.2019.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordialità