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CIRCOLARE PER I CLIENTI DI STUDIO DEL 28.06.2019 PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI INTERESSATI DAI NUOVI ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’)

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CIRCOLARE PER I CLIENTI DI STUDIO DEL 28.06.2019 PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI INTERESSATI DAI NUOVI ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’)

La Camera ha approvato il DDl (che ora è passato all’esame del Senato per il voto definitivo) che conferma la proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

La proroga in questione si è resa necessaria stante l’enorme ritardo con cui il Ministero ha pubblicato il software relativo ai nuovi ISA, indispensabile per una corretta “chiusura” delle dichiarazioni. Il ritardo è stato accompagnato da una colpevole incertezza sui nuovi termini di pagamento, dapprima apparentemente spostati dal 1° al 22 luglio, per poi addivenire a questa decisione (ci auguriamo) finale.
Dunque slittano al 30 settembre 2019 (senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%) i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

 che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
 nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Viene inoltre espressamente previsto, analogamente agli anni scorsi, che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti”.

La norma inserita nel “DL crescita” ad ora, non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche:
 ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA (se diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al previsto limite pari a 5.164.569 euro);
 ai c.d. “contribuenti minimi” e ai contribuenti che applicano il regime forfetario.
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i termini ordinari del prossimo 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.
I Clienti rientranti in questa categoria hanno già comunque ricevuto i conteggi da parte dello Studio.
Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
– per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato);
– per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del “DL crescita”, il prossimo 2 dicembre scadrà anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d’imposta 2018 coincidente con l’anno solare.

Si ricorda che il differimento è a regime.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordialità.

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