Se sei un lavoratore dipendente che lavora in un altro paese, in questo articolo scoprirai la tassazione del tuo reddito estero.
Accade sempre più frequentemente che cittadini italiani vadano a lavorare all’estero, sia alle dipendenze di società italiane che alle dipendenze di aziende straniere, mantenendo, comunque, la residenza fiscale in Italia.
Per questo il tema legato alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente che lavorano all’estero è così importante.
Sull’argomento, il Legislatore ha previsto una diversa tassazione di questi redditi da applicarsi nei confronti di un soggetto lavoratore dipendente residente da quello non residente.
Il mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all’estero. Questo sulla base del principio della “world wide taxation”
Secondo le norme, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel paese di residenza sulla base dei redditi prodotti, in qualsiasi paese essi siano; mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel paese nel quale lavorano solo sull’ammontare dei redditi ivi prodotti.
Per comprenderne le modalità con cui si applica questa normativa dobbiamo soffermarci su alcuni elementi:
- La residenza fiscale del soggetto
- Il periodo di soggiorno del lavoratore nell’altro Stato estero.
La legislazione fiscale italiana introduce la nozione di residenza nell’articolo 2 del DPR n 917/86.
Norma questa, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia per più di 183 giorni all’anno, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno la residenza in questo stato ai sensi del codice civile.
Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti, questo significa che è sufficiente che sussista uno solo di essi perché il contribuente sia considerato fiscalmente residente nel nostro paese.
I soggetti non residenti sono tassati, invece, su base territoriale in virtù del cosiddetto principio della fonte, quindi la tassazione avviene soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. In applicazione di tale principio, un soggetto identificato come non residente è assoggettato ad imposizione diretta in Italia solo per i redditi che produce nel nostro paese.
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