CIRCOLARE – FEBBRAIO 2019 ULTIME NOVITÀ FISCALI
Bonus cultura 18enni
È stato pubblicato il Decreto che modifica le modalità operative del “bonus cultura” per i 18enni residenti in Italia. In particolare:
- − i beneficiari (soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2018) devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) dal 7.1 al 30.6.2019 e possono utilizzare lo stesso fino al 31.12.2019;
- − a favore dei soggetti presso cui è possibile utilizzare il suddetto bonus è riconosciuto un credito di pari importo “incassabile” tramite l’emissione di una fattura elettronica.
DPCM 7.12.2018, n. 138
Fatture elettroniche e imposta di bollo
È stato pubblicato il Decreto che stabilisce le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. In particolare ora è disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet. Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.
Decreto MEF 28.12.2018
Prezzo di cessione “incongruo”
Sentenza Corte Cassazione 16.1.2019, n. 877
È legittimo l’accertamento per il recupero dell’IVA qualora il prezzo di cessione di un bene risulti inferiore a quello di mercato. L’acquirente, al fine di evitare la responsabilità solidale con il cedente per l’IVA non corrisposta, può dimostrare la plausibilità del minor corrispettivo in quanto il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito nelle precedenti transazioni con il medesimo cedente ovvero altri operatori praticano quel prezzo o prezzi simili.
Elenchi split payment 2019
Sono stati pubblicati gli elenchi per il 2019 dei soggetti interessati all’applicazione dello split payment. In particolare:
− sono disponibili 6 elenchi (come per il 2018);
− è possibile ricercare i soggetti interessati tramite il relativo
codice fiscale.
Gli elenchi sono disponibili al seguente indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio
Sito Internet Ministero
Finanze
COMMENTI
IL SALDO / STRALCIO DEI DEBITI
La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle persone fisiche, aventi specifici requisiti, la possibilità di estinguere i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte / contributi risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, mediante la presentazione di uno specifico modello SA-ST recentemente reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.
SOGGETTI INTERESSATI
Il saldo / stralcio dei debiti interessa le persone fisiche che versano in una grave e comprovata
situazione di difficoltà economica. Tale situazione sussiste:
- qualoral’ISEEdelnucleofamiliaresianonsuperiorea€20.000;
- in ogni caso, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.
DEBITI DEFINIBILI
- interessaesclusivamenteidebitiderivantidall’omessoversamentodi: − imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni; − contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali / Gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- riguardaidebitidiversidaquellidiimportoresiduo,al24.10.2018,finoa€1.000,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:
- per i debiti non rientranti nelle predette due fattispecie è comunque possibile, al sussistere dei relativi requisiti, l’adesione alla “rottamazione-ter” (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);
- qualoranellediversecartelleovveronellamedesimacartella/avvisosianopresentidebitiriferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi dalla relativa disciplina, il soggetto può presentare 2 distinte dichiarazioni, una al fine del saldo e stralcio e l’altra al fine della “rottamazione-ter”. Va considerato che i debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla “rottamazione-bis” e “rottamazione-ter”, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti. MODALITÀ DI ADESIONE Per la definizione in esame è richiesta la presentazione di un’apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 30.4.2019, utilizzando lo specifico mod. SA-ST disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Va evidenziato che:
- entroil30.4.2019èpossibileintegrareladichiarazionepresentataanteriormenteadettadata;
- per beneficiare degli effetti della definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute a
La definizione in esame:
titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.
Dati richiesti
Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:
- volontà,tramitelabarraturadell’appositacasella,didefiniretuttiicarichiovverosoltantoalcuni di essi; in quest’ultimo caso va altresì riportato: − il numero della cartella / avviso (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell’INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata; − il carico (con indicazione del relativo numero identificativo), qualora il soggetto intenda aderire solo per alcuni debiti contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;
- attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica barrando alternativamente la casella relativa alla: − dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con la segnalazione del valore dell’ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare. − allegazionecopiaconformedeldecretodiaperturadellaproceduradiliquidazionedeibeni.
- volontà, tramite la barratura dell’apposita casella, di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o ratealmente, indicando il numero di rate scelto (da 2 a 4);
- nonsussistenza,tramitelabarraturadell’appositacasella,dellapendenzadigiudiziaventiad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, l’assunzione dell’impegno a rinunciare agli stessi. Modalità di presentazione Il modello va presentato:
- direttamenteallosportellodell’AgenziaEntrate–Riscossione;
- tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata. Come evidenziato nelle note al modello di definizione, “eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili” sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Comunicazioni dell’Agente della riscossione Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:
• l’ammontarecomplessivodellesommedovuteaifinidelladefinizione;
• l’importodellesingolerate,nonchéilgiornoedilmesediscadenzadiciascunarata. Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora: • nonsussistanoirequisitiprevisti;
ovvero
È possibile omettere l’indicazione del valore dell’ISEE nel caso in cui la DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019 (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell’INPS);
La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di “rottamazione-ter” in caso di: |
• mancata compilazione della casella relativa all’attestazione del valore dell’ISEE ovvero di riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente alla data di presentazione della dichiarazione in esame; • mancata allegazione della copia conforme del decreto, in caso di procedura di liquidazione dei beni; |
La presentazione può essere delegata, compilando il prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello e allegando copia del documento d’identità del delegante / delegato.
• ladefinizioneabbiaadoggettodebitidiversidaquelliammessi.
In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter”, l’Agente avvisa il debitore dell’automatica inclusione degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute, ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza.
Dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO
Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:
- quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:
- quantomaturatoafavoredell’Agentedellariscossioneatitolodiaggioedirimborsodellespese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest’ultimo caso:
- il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.
- nonèapplicabileladilazioneexart.19,DPRn.602/73. Merita inoltre evidenziare che:
- ilpagamentopuòessereeffettuato:
- − mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- − mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
- − presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;
- ilmancato/tardivo/insufficienteversamentodellesommedovute(unicasoluzione/unadelle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi;
- ilpagamentopuòessereeffettuato:
Prima rata pari al 30% |
Entro il 30.11.2019 |
Rate successive di pari importo (restante 70%) |
A decorrere dal 2020: |
Valore ISEE |
Importo dovuto per la definizione |
Non superiore a € 8.500 |
16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500 |
20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Superiore a € 12.500 |
35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
Rata |
Ammontare |
Termine versamento |
Prima |
pari al 35% |
Entro il 30.11.2019 |
Seconda |
pari al 20% |
Entro il 31.3.2020 |
T erza |
pari al 15% |
Entro il 31.7.2020 |
Quarta |
pari al 15% |
Entro il 31.3.2021 |
Quinta |
pari al 15% |
Entro il 31.7.2021 |
• se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché di procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- ildebitorenonèconsideratoinadempienteaisensidegliartt.28-tere48-bis,DPRn.602/73ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- aifinidelrilasciodelDURC,vadichiaratal’intenzionediaderirealladefinizioneinesame. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Nel caso in cui si manifestino fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.
SCADENZARIO Mese di FEBBRAIO
Domenica 10 febbraio
CREDITO D’IMPOSTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 2018
Termine ultimo per la richiesta del credito d’imposta spettante per le spese (avvocato / arbitro) pagate nel 2018 relative ai procedimenti di negoziazione assistita / conclusione dell’arbitrato con lodo.
A tal fine va utilizzato l’apposito modello disponibile sul sito Internet www.giustizia.it.
Lunedì 18 febbraio
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE “SPECIALE”
• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2018 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta,
considerando l’eventuale acconto già versato.
IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:
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TFR |
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2018 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2018. |
INPS DIPENDENTI |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio. |
INPS CONTRIBUTI IVS |
Versamento della quarta rata fissa 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani. |
INPS GESTIONE SEPARATA |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. |
Martedì 19 febbraio
Mercoledì 20 febbraio
Lunedì 25 febbraio
COMUNICAZIONE ENEA |
Invio all’ENEA della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico / utilizzo di fonti rinnovabili effettuati dall’1.1 al 21.11.2018. |
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI |
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2018. |
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l’Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici.
I soggetti non obbligati all’invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
Giovedì 28 febbraio
MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO |
Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018. |
IVA STAMPATI FISCALI |
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2018 (ricevute fiscali, bolle d’accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita. |
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE |
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia, relative: |
SPESOMETRO 2018 |
Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative a: • secondosemestre2018,pericontribuentichehannosceltolacadenza semestrale. |
SPESOMETRO ESTERO |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a gennaio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. |
COMUNICAZIONE |
Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall’Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017, relative a: • secondosemestre2018,pericontribuentichehannosceltolacadenza semestrale. |
MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO |
Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018. |
INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO |
Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall’1.1.2019. |
INPS DIPENDENTI |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
IRPEF |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, dei dati delle: su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio; • spesefrequenzaasilonido2018. |
IRPEF |
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2018 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, da parte dei veterinari. |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordialità